Disposizioni
per la Movimentazione di Animali Provenienti da
Territori Soggetti a Restrizione
per l’Infezione di "Blue Tongue"
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La decisione della Commissione del 09 novembre 2001 (2001/783/CE) recepita dalla Ordinanza del 6/12/2001 (n.600.6/BT/3405) che stabilisce le norme applicabili ai movimenti degli animali nelle zone di protezione per la febbre catarrale maligna "Blue Tongue", consente, in deroga, lo spostamento di bovini dalle zone soggette a restrizione, se sussistono le condizioni stabilite dalle seguenti condizioni:
Questo significa che la zona deve essere tenuta sotto controllo dalle ASL per quanto riguarda sia le catture di insetti che i controlli sierologici sui bovini. Se tutti i controlli sono negativi, il Ministero della salute, sentito il parere del Centro di Referenza Blue Tongue (CESME-IZS di Teramo) dichiara la zona "stagionalmente indenne da Blue Tongue" ed autorizza lo spostamento dei bovini nei periodi di ferma degli insetti vettori (con temperature medie sempre sotto i 10°C).
oppure,
Le stazioni di quarantena devono essere attivate sotto il controllo delle ASL e autorizzate dal Ministero della salute.
Il trasporto deve essere effettuato con mezzi adeguati provvisti di reti di protezione per insetti ed in orari non a rischio ( tra le ore 8.00 e le 15.00).
