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| REQUISITI PER L'IMPIEGO DEI RIPRODUTTORI MASCHI IN MONTA NATURALE | |
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI BOVINI DI RAZZA FRISONA ITALIANA
DISCIPLINARE del LIBRO GENEALOGICO
della razza JERSEY ITALIANA 1999

Ministero per le Politiche Agricole
Direzione Generale delle Politiche Agricole ed Agroindustriali Nazionali ex Divisione Il
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge 15 gennaio 1991 n.30 che disciplina la riproduzione animale ed in particolare l'art.3 punto 2 che prevede che la tenuta dei registri anagrafici, relativi alle specie e razze per le quali non esiste un'associazione allevatori in possesso dei prescritti requisiti, sia affidata all'Associazione Italiana Allevatori (A.I.A.), sulla base di appositi Disciplinari approvati dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste;
VISTO il D.M. 26.7.1994, di attuazione della legge 30/91, ed in particolare l'art.1 comma 1 con il quale sono stati definiti i requisiti che devono avere le associazioni nazionali allevatori di specie e razza e gli enti che intendano tenere i libri genealogici o i registri anagrafici;
VISTO l'art.2 comma 1, lettere b) e c) del medesimo D.M. 26.7.1994, che prevede che le associazioni nazionali allevatori che intendano tenere i libri genealogici devono avere la capacità di raccogliere i dati, di esercitare i controlli necessari ad una regolare tenuta della genealogia, nonché la capacità di utilizzare i dati relativi alle prestazioni zootecniche per la realizzazione di programmi di miglioramento genetico;
VISTA la nota del 14.4.1998, con la quale l'Associazione Italiana Allevatori, con sede in Roma, chiede l'istituzione del Libro genealogico della razza bovina Jersey e l'approvazione del relativo Disciplinare;
VISTO il D.M. del 5.7.1993 con il quale l'allora Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste è stato istituito presso l'Associazione Italiana Allevatori, con sede in Roma, il Registro anagrafico della razza bovina Jersey ed approvato il relativo Disciplinare;
SENTITO il parere del Consiglio Superiore dell'Agricoltura e delle Foreste che si è espresso favorevolmente, nell'adunanza del 30.9.1998 all'istituzione del Disciplinare del Libro genealogico della razza bovina Jersey ed al relativo Disciplinare, suggerendo che il proposto Libro genealogico della razza bovina Jersey sia affidato provvisoriamente all'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Frisona Italiana (ANAFI) in considerazione del fatto che già svolge, su incarico dell'A.I.A. le valutazioni morfologiche dei capi della razza Jersey e raccomandando che detto affidamento all'Associazione medesima avvenga previo accordo tra le associazioni in questione;
VISTA la nota n.23657 del 18.11.1998 con la quale questa Amministrazione ha invitato l'A.I.A. e l'ANAFI a voler valutare la possibilità tecnica ed organizzativa di adeguarsi al suggerimento del Consiglio Superiore dell'Agricoltura e delle Foreste, anche in considerazione del fatto che essendo la base allevatoriale delle due razza bovine (Frisona italiana e Jersey) sostanzialmente la stessa, può consentire una migliore utilizzazione delle risorse finanziarie con economia dei costi gestionali;
VISTA la nota n.9379 del 16 Dicembre 1998 con la quale lAssociazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Frisona Italiana ha comunicato che il comitato direttivo nella stessa seduta del 10 Dicembre 1998 ha espresso il proprio parere favorevole alla gestione da parte dellAssociazione medesima dellistituendo Libro Genealogico della razza bovina Jersey;
VISTA la nota n.515 del 23 Febbraio 1999 con la quale lAssociazione Italiana Allevatori ha comunicato che la giunta esecutiva della stessa Associazione concorda per laffidamento dellistituendo Libro genealogico allAssociazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Frisona Italiana dando nel contempo mandato agli uffici di trasferire a questultima Associazione i dati del registro anagrafico;
RITENUTO opportuno, pertanto, accogliere il suggerimento e la raccomandazione formulata dal Consiglio Superiore dellAgricoltura e delle Foreste;
DECRETA:
ART.1 - E' istituito il Libro Genealogico della razza bovina Jersey presso lAssociazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Frisona Italiana con sede in Cremona
ART.2 - E' approvato il Disciplinare del Libro genealogico della razza bovina Jersey e le relative norme tecniche, costituiti rispettivamente da 27 articoli e da 10, articoli giusto testo allegato al presente decreto.
Roma, li 25 MARZO, 1999
DISCIPLINARE DEL LIBRO GENEALOGICO
DELLA RAZZA BOVINA
JERSEY
Art. 1
Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 15 gennaio 1991 n. 30 sulla disciplina della riproduzione animale il Libro Genealogico della razza bovina Jersey, già Registro anagrafico, istituito presso l'Associazione Nazionale Allevatori Frisona Italiana (A.N.A.F.I.), Ente giuridicamente riconosciuto con D.P.R. 26 maggio 1959 n. 1290, ed è regolato dal presente Disciplinare, in armonia con la normativa dell'Unione Europea.
Art. 2
Il Libro genealogico della razza Jersey rappresenta lo strumento per la selezione ai fini del miglioramento della razza ed ha la finalità di indirizzare, sul piano tecnico, l'attività di selezione e di produzione in seno alla razza, promuovendone nel contempo la valorizzazione economica.
L'Associazione Nazionale Allevatori Frisona Italiana provvede allo svolgimento delle attività previste dal Disciplinare avvalendosi della propria organizzazione centrale e periferica.
Le attività del Libro Genealogico sono svolte secondo le norme di cui ai successivi articoli sotto la vigilanza del Ministero per le Politiche Agricole, fermo restando il disposto dell'articolo 6, ultimo comma.
CAPITOLO 1
ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL LIBRO GENEALOGICO
Art. 3
Allo svolgimento delle attività del Libro Genealogico l'Associazione Nazionale Allevatori Frisona Italiana provvede con:
- la Commissione Tecnica Centrale;
- l'Ufficio Centrale;
- gli Uffici Periferici;
- il Corpo degli Esperti.
Art. 4
La Commissione Tecnica Centrale studia e determina i criteri e gli indirizzi per la selezione ai fini del miglioramento della razza, i piani di selezione per il miglioramento della razza e propone eventuali modifiche al presente disciplinare.
Della Commissione Tecnica Centrale fanno parte
- n.1 funzionario tecnico nominato dal Ministero per le Politiche Agricole incaricato di vigilare con carattere di continuità sugli adempimenti previsti dal presente Disciplinare; - n.2 funzionari tecnici rappresentanti le Regioni e le Provincie Autonome con il maggior numero di capi iscritti per la razza. La nomina di tali funzionari viene fatta dai rispettivi Assessorati regionali e provinciali all'Agricoltura; - n.5 rappresentanti degli allevatori, scelti fra gli allevatori di bovini di Razza Jersey di comprovata competenza nominati dall'Associazione Nazionale Allevatori Frisona Italiana; - n.1 esperto in zootecnia nominato dal M.I.P.A. su una terna di nominativi proposta dall'Associazione Nazionale Allevatori Frisona Italiana; - n.1 rappresentante del Ministero della Sanità; dallo stesso delegato; - il Presidente dell'Associazione Nazionale Allevatori Frisona Italiana o un suo delegato; - n.1 rappresentante dell'Associazione Italiana Allevatori (A.I.A.); - il Direttore dell'Associazione Nazionale Allevatori Frisona Italiana o un suo delegato.
La Commissione elegge nel proprio ambito il Presidente e il Vice-Presidente. Il direttore dell'Associazione Nazionale Allevatori Frisona Italiana o il delegato svolge le funzioni di segretario. I componenti della Commissione restano in carica per un triennio e possono essere riconfermati. Dopo tre assenze consecutive i componenti decadono e debbono essere sostituiti. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo, esperti di particolare competenza, scelti dal Presidente, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno. La convocazione è fatta almeno 15 giorni prima del giorno fissato per la riunione. Le riunioni sono valide con presenza di almeno la metà dei componenti. In assenza del Presidente assume la presidenza il Vice-Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. Di ogni riunione verrà redatto apposito verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario. Art. 5 L'Ufficio Centrale provvede: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- al coordinamento e controllo degli Uffici Periferici, anche con ispezioni agli allevamenti per assicurare uniformità e tempestività di esecuzione di quanto contemplato nel presente Disciplinare; - all'espletamento dei compiti relativi al funzionamento del Libro, compresa l'elaborazione e la stampa meccanografica dei documenti. Il responsabile dell'applicazione del Disciplinare del Libro Genealogico nazionale, delle Norme Tecniche e delle delibere della Commissione Tecnica Centrale è il direttore dell'Associazione Nazionale Allevatori Frisona Italiana. Art. 6 Gli Uffici Periferici provvedono: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) ad espletare, sul piano provinciale, le attività del Libro Genealogico previste dal presente Disciplinare e dalle Norme Tecniche; 2) ad aggiornare, utilizzando i moduli o le procedure informatiche messe a punto da parte dellUfficio Centrale, la Base Dati nazionale del Libro Genealogico; 3) a rilasciare i documenti ufficiali del Libro Genealogico, secondo le modalità stabilite dal Disciplinare e dalle Norme Tecniche. All'organizzazione e al funzionamento degli Uffici periferici del Libro Genealogico provvedono le Associazioni Allevatori giuridicamente riconosciute, e aderenti all'Associazione Nazionale Allevatori Frisona Italiana, che si assumono le responsabilità relative. L'Ufficio centrale può provvedere, in via temporanea, alle sopraelencate attività nelle provincie nelle quali si verifichino le condizioni di cui al precedente comma. L'Associazione Nazionale Allevatori Frisona Italiana potrà unificare presso l'Ufficio periferico di un'unica Associazione Allevatori le attività di più Uffici periferici qualora le condizioni dell'allevamento e l'assetto organizzativo e funzionale lo richiedono. Il responsabile dell'applicazione del Disciplinare del Libro Genealogico nazionale, delle Norme Tecniche e delle delibere della Commissione Tecnica Centrale, in sede periferica, è il direttore dell'Associazione Allevatori o di chi ne fa le veci, previo incarico da parte dell'Associazione Nazionale Allevatori Frisona Italiana. La tenuta del Libro Genealogico negli Uffici Periferici è sottoposta, a norma dell'art. 77 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, alla vigilanza degli Assessorati Regionali dell'Agricoltura, svolta secondo le direttive impartite dal Ministero per le Politiche Agricole a norma dell'art. 4 del citato D.P.R. e successive modifiche ed integrazioni. Art. 7 Il corpo degli Esperti è retto da un disciplinare da emanarsi a cura dell'Ufficio centrale del Libro genealogico, su parere conforme della C.T.C. ed approvato dal Ministero per le politiche agricole. Gli esperti hanno il compito delle valutazioni morfologiche dei tori e delle vacche da iscrivere al Libro Genealogico e dei bovini presentati alle mostre e nei concorsi ufficialmente riconosciuti dall'Associazione, che provvederà anche all'emanazione del calendario ufficiale.
CAPITOLO Il AMMISSIONE DEGLI ALLEVAMENTI AL LIBRO GENEALOGICO ED ISCRIZIONE DEI RIPRODUTTORI Art. 8 L'adesione al Libro Genealogico è volontaria. Possono essere ammessi al Libro Genealogico tutti gli allevamenti che possiedono soggetti di razza Jersey. L'allevatore interessato deve fare esplicita richiesta per iscritto all'Associazione Allevatori (Ufficio Periferico) competente per territorio, dichiarando di accettare il disciplinare e le successive modifiche apportate dagli organi competenti. Possono essere ammessi al Libro Genealogico gli allevamenti che si trovino nelle seguenti condizioni: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) siano costituiti da animali - giovani ed adulti - in possesso dei caratteri di razza; b) impieghino per la riproduzione (in monta naturale o in fecondazione artificiale) solamente maschi iscritti al Registro Tori; c) siano sottoposti ai controlli sanitari previsti dalla legislazione vigente; d) siano sottoposti in forma regolare e continuativa al controllo ufficiale della produzione secondo le norme del Disciplinare vigente relativo allo svolgimento dei controlli funzionali effettuati dall'Associazione Italiana Allevatori. L'ammissione è deliberata dall'Associazione Allevatori previa verifica dell'esistenza delle condizioni di ammissibilità e dopo il giudizio d'idoneità formulato da un esperto di razza relativamente al precedente comma a). L'Allevatore che non ritenga accettabile la mancata ammissione del proprio allevamento al Libro Genealogico può ricorrere all'Ufficio Centrale il quale si riserva la facoltà di accogliere il ricorso. I centri di inseminazione artificiale ed i tenutari delle stazioni di monta naturale che operano per terzi, in quanto detentori di riproduttori iscritti al Libro Genealogico, sono considerati a tutti gli effetti allevatori ammissibili al Libro Genealogico e pertanto tenuti al rispetto e all'osservanza di quanto previsto dal presente Disciplinare. Art. 9 Il Libro Genealogico comprende: 1. Registro genealogico giovane bestiame 2. Registro genealogico Tori 3. Registro genealogico vacche Art. 10 Registro genealogico giovane bestiame. Al registro genealogico del giovane bestiame sono iscritti, alla nascita, i soggetti maschi e femmine nati da padre iscritto al Registro genealogico tori e funzionante negli allevamenti del Libro Genealogico e da madre iscritta al Registro vacche, entrambi in possesso dei requisiti stabiliti dalle apposite norme tecniche. L'iscrizione al registro genealogico giovane bestiame viene effettuata in base alla dichiarazione di nascita. L'Ufficio periferico si riserva la facoltà di richiedere, ogni volta che lo ritiene opportuno, la prova di accertamento della paternità e/o maternità mediante la determinazione della formula eritrocitaria. La nascita dei soggetti deve trovare corrispondenza nell'archivio parti e salti in possesso dell'Ufficio periferico competente, nonché nei Registri di stalla dell'allevatore. L'iscrizione al Libro Genealogico dei soggetti nati da trapianto embrionale è consentita quando il trapianto sia stato effettuato secondo i requisiti previsti dalle apposite Norme Tecniche. l nati da primipare o pluripare in attesa di iscrizione, sono registrati provvisoriamente, salvo radiazione, nel caso in cui la madre non ottenga l'iscrizione. Al Registro genealogico del giovane bestiame sono iscritti anche i vitelli gemelli. L'origine gemellare dovrà figurare, in ogni caso, sui documenti genealogici e nei cataloghi delle mostre e dei concorsi ufficiali. Art. 11 Registro genealogico tori. Al Registro genealogico Tori vengono iscritti i soggetti in età di riproduzione provenienti dal Registro Genealogico del Giovane Bestiame ed i tori importati. Al momento dell'iscrizione al Registro Genealogico Tori i giovani soggetti debbono conseguire un giudizio di idoneità pronunciato da un esperto di razza. Il Registro Genealogico tori consta di: - maschi provenienti dal Registro giovane bestiame; - tori importati iscritti ai Libri Genealogici ufficialmente riconosciuti; aventi, in entrambi i casi, i requisiti richiesti dalle norme tecniche per funzionare negli allevamenti appartenenti al Libro Genealogico, ed in possesso della formula eritrocitaria e della certificazione della paternità e maternità secondo le modalità stabilite dall'Ufficio Centrale. Art. 12 Registro Genealogico Vacche: Al Registro Genealogico Vacche sono ammesse. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- le vacche provenienti dal registro del giovane bestiame in possesso dei requisiti previsti dalle Norme Tecniche; - le femmine importate iscritte a Libri Genealogici ufficialmente riconosciuti; - le vacche di ascendenza sconosciuta purché in possesso dei prescritti requisiti morfologici e produttivi. Tuttavia, quando la consistenza numerica delle vacche iscritte al Libro Genealogico abbia raggiunto un livello sufficiente ai fini dell'attività di miglioramento, il Ministero per le politiche agricole, su conforme parere della Commissione Tecnica Centrale, potrà disporre il divieto d'iscrizione al Libro Genealogico per le vacche di ascendenza sconosciuta. Art. 13 Le valutazioni morfologiche necessarie, al pari degli altri requisiti previsti dalle Norme Tecniche, a consentire la valutazione dell'iscrivibilità dei soggetti al Libro Genealogico vengono effettuate, di norma, una volta all'anno, in raduni appositi o presso i singoli allevatori, secondo calendari concordati con gli Uffici periferici interessati. Dei giorni e delle località di valutazione deve essere data tempestiva notizia agli allevamenti interessati. Possono essere effettuate anche valutazioni straordinarie di iscrizione o ripunteggio su richiesta dell'allevatore all'Ufficio Periferico di appartenenza o direttamente all'esperto di razza in occasione delle valutazioni ordinarie di cui al primo capoverso. CAPITOLO III IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI Art. 14 L'identificazione dei soggetti viene effettuata secondo la normativa vigente in materia di identificazione degli animali. CAPITOLO IV MODULI E CERTIFICATI Art. 15 I dati pertinenti il Libro Genealogico della razza bovina Jersey vengono rilevati, archiviati, aggiornati e gestiti, nel rispetto delle competenze definite dagli articoli 5 e 6 del presente Disciplinare, avvalendosi di apposite procedure informatiche, che devono essere approvate dalla Commissione Tecnica Centrale. Le procedure da adottare devono consentire la gestione da parte dell'Ufficio Centrale dei Registri Genealogici di cui all'articolo 9 del presente Disciplinare. Per la gestione dei dati del Libro Genealogico della razza bovina Jersey è previsto inoltre l'uso dei seguenti moduli cartacei: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Scheda vacca; 2. Scheda toro; 3. Scheda di valutazione morfologica, redatta dagli esperti; 4. Certificato Genealogico, rilasciato dagli Uffici provinciali; 5. Certificato gruppi sanguigni rilasciato dall'Ufficio Centrale del Libro Genealogico L'Ufficio Centrale provvede alla definizione degli stessi, nonché di altri che si rendessero necessari per il miglior funzionamento del Libro Genealogico. Art. 16 Il Certificato genealogico è rilasciato dagli Uffici Periferici per i bovini iscritti nel Libro, a richiesta del proprietario dell'allevamento in cui è nato il soggetto. Per lo stesso animale è rilasciato un solo certificato originale. In caso di smarrimento, debitamente denunciato all'interessato, potrà rilasciarsi un secondo certificato, sul quale, peraltro, deve essere stampigliata in modo evidente la parola "duplicato". l certificati genealogici dei bovini esportati in Paesi esteri ed i certificati che accompagnano l'esportazione di seme e/o di embrioni all'estero devono essere rilasciati dall'Ufficio Centrale del Libro Genealogico su apposito modello. CAPITOLO V QUALIFICHE SPECIALI - MOSTRE E CONCORSI Art. 17 Qualifiche speciali possono essere attribuite ai tori e alle vacche di particolare pregio, secondo norme da emanarsi dall'Ufficio Centrale, su conforme parere della Commissione Tecnica Centrale e da approvarsi dal Ministero per le Politiche Agricole. Art. 18 Le mostre, i concorsi e le altre eventuali manifestazioni ufficiali riguardanti i bovini appartenenti al Libro Genealogico dovranno essere organizzate in base a norme emanate dall'Ufficio Centrale, su conforme parere della Commissione Tecnica Centrale, approvate dal Ministero per le politiche agricole. CAPITOLO VI VALUTAZIONI GENETICHE Art.19 Le valutazioni genetiche verranno effettuate in conformità a quanto stabilito dalla decisione della Commissione CE N. 94/515 e successive modificazioni e/o integrazioni. CAPITOLO VII OBBLIGHI DEGLI ALLEVATORI E FINANZIAMENTO DEL LIBRO GENEALOGICO Art. 20 L'allevatore che ha ottenuto l'ammissione del proprio allevamento al Libro si impegna: 1. ad osservare il presente disciplinare e le disposizioni impartite per il funzionamento del Libro; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. a concorrere al finanziamento delle attività del Libro con le quote stabilite dagli Uffici Periferici; 3. a sottoporre tutti i soggetti del proprio allevamento ai controlli stabiliti dalla Commissione Tecnica Centrale; 4. ad ottemperare all'osservanza delle disposizioni concernenti avvisi, tenuta dei bollettari e registri, partecipazione a mostre e ad altre manifestazioni del Libro Genealogico;5. a fornire, quando richiesto dai competenti organi del Libro, chiarimenti e notizie riguardanti il proprio allevamento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Art. 21 L'infrazione, da parte dell'allevatore interessato, di una o più norme del presente disciplinare, comporta, a seconda dei casi, i provvedimenti seguenti: a) sospensione dalla iscrizione al L.G. dei soggetti quando sia stata accertata una errata identificazione;b) ammonimento; c) sospensione a tempo indeterminato dell'allevamento; d) radiazione dell'allevamento; e) denuncia all'autorità giudiziaria nel caso di comprovata frode; f) addebito del costo effettivo dei servizi relativi al Libro genealogico. I provvedimenti di cui ai paragrafi a) e b) sono di competenza degli Uffici Periferici. I provvedimenti di cui ai paragrafi c), d), e), f), sono deliberati dall'Associazione Nazionale Allevatori Frisona Italiana su proposta o su parere dell'Ufficio Periferico competente per territorio. Art. 22 Al finanziamento del Libro Genealogico si provvede. In sede centrale con:
In sede periferica con:
CAPITOLO VIII ISPEZIONE Art. 23 Ogni anno potranno essere effettuati dei sopralluoghi saltuari e senza preavviso onde rilevare anomalie, omissioni ed eventualmente frodi attribuibili a responsabilità dell'allevatore o di altri. Questi sopralluoghi verranno effettuati da una Commissione designata dal Presidente della Commissione Tecnica Centrale. L'Ufficio Centrale del Libro Genealogico potrà richiedere all'Ufficio Centrale dei Controlli di effettuare ispezioni su determinati allevamenti per verificare la corretta esecuzione delle attività previste dal Libro Genealogico oltre a quelle relative all'esecuzione dei controlli funzionali. CAPITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI Art. 24 Registri, certificati moduli e atti in genere del Libro hanno valore ufficiale. Chiunque sottragga, contraffaccia i documenti e i contrassegni depositati, o chi ne faccia uso indebito è perseguito a norma di legge. Art. 25 Le modifiche al presente disciplinare di iniziativa del Ministero per le politiche agricole, o proposte dall'Associazione Nazionale Allevatori Frisona Italiana, su conforme parere della Commissione Tecnica Centrale, entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione. Art. 26 Le Norme Tecniche che stabiliscono i requisiti che vengono richiesti per l'iscrizione dei soggetti al Libro comprese le norme disciplinanti inseminazione artificiale ed embrio transfert sono deliberate dalla Commissione Tecnica Centrale e approvate dal Ministero per le politiche agricole e costituiscono parte integrante del presente Disciplinare. Le modifiche di iniziativa del Ministero per le politiche agricole entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione. Le modifiche proposte dall'Associazione Nazionale Allevatori Frisona Italiana su conforme parere della Commissione Tecnica Centrale, devono essere trasmesse al Ministero per le Politiche Agricole entro 60 giorni dalla data di delibera della CTC. Entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione o, comunque, entro 90 (novanta) giorni dalla data di trasmissione delle stesse al Ministero per le politiche agricole nel caso in cui non ci sia stato parere contrario di quest'ultimo. Art. 27 Per i bovini iscritti al Libro genealogico il disciplinare per lo svolgimento dei controlli per la produzione del latte nella specie bovina, approvato con decreto del M.A.F. in data 24.5.1967 (Gazzetta Ufficiale del 10 Giugno 1967 n. 143 ) e successive modificazioni, sarà applicato dall'AIA ai sensi dell'art. 3 comma 2 legge n. 30/91. DISCIPLINARE DELLE NORME TECNICHE DELLA RAZZA BOVINA JERSEY Art. 1 FINALITA' DELLA SELEZIONE La selezione dei bovini di razza Jersey ha come obiettivo la produzione di soggetti di corretta conformazione, precoci per lo sviluppo e produttività, fecondi e longevi, con attitudine a buona e costante produzione del latte ad alto titolo di grasso e proteine. Art. 2 CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE Mantello Prevalentemente fulvo diffuso. Sono ammesse varianti dal grigio al bruno con pezzature bianche. Pelle Fine e morbida Statura Medio piccola o media, purché armonica con l'animale nel suo complesso. Testa Espressiva, proporzionata, distinta e vigorosa con contorno ben definito e netto, specie nella regione giugulare, con profilo leggermente concavo, occhi molto vivaci con tendenza all'esoftalmo, arcate orbitali pronunciate, orecchie medie e molto mobili; narici larghe ed aperte; musello molto ampio, mascella possente. Anteriore Armonico; collo allungato e sottile, molto ricco di pliche cutanee; garrese ben serrato ed affilato; spalle fuse e ben inserite nel collo; petto forte ed ampio, onde aumentare la cavità toracica; arti in appiombo, ben distanziati ed ossa piatte; piedi forti, ben serrati con suola alta. Linea dorsale Tendenzialmente rettilinea, evidente, senza vuoto retroscapolare e con lombi larghi e forti. Groppa Lunga e larga, livellata, ma con leggera inclinazione in senso antero posteriore, con vertebre sacrali e coccigee leggermente rilevate. Attacco di coda non piatto o rientrato e leggermente più alto della linea ideale intermedia che congiunge le tuberosità ischiatiche. Coda sottile, lunga e mobile, con ampio fiocco. Arti posteriori In appiombo, giustamente piazzati, forti, asciutti, con ossa piatte; natiche con profilo rettilineo, garretti piatti, forti e larghi, con leggerissima angolatura, senza tare e con tendini e vene evidenti. Piedi forti, ben chiusi, con suola alta, soprattutto al tallone; pastoie corte, flessibili e forti. Mammella anteriore Mediamente lunga e saldamente attaccata, profilo inferiore quasi rettilineo e decisamente ascendente, con profilo laterale leggermente arrotondato; vene addominali tortuose e pronunciate, vene mammarie molto ramificate, rilevate, ma non grosse; tessuto elastico e spugnoso. Mammella posteriore Attacco forte, alto e ampio; profilo posteriore e leggermente sporgente rispetto a quello delle natiche; vene mammarie e tessuto come nell'anteriore. Piano inferiore Parallelo al suolo e di almeno 8 cm al di sopra del piano dei garretti. Legamento sospensorio mediano Forte e marcato che divide nettamente e simmetricamente la mammella in due parti uguali. Capezzoli Di giuste dimensioni, perpendicolari, cilindrici e terminanti tronchi con forte sfintere, inseriti al centro di ciascun quarto, in linee parallele e, visti da dietro, convergenti a mammella vuota. Art. 3 CRITERI D'ISCRIZIONE DEI SOGGETTI AL LIBRO GENEALOGICO Sono indicati, in conformità a quanto disposto dalla decisione CEE del 19-07.1984 (84/419), con riferimento a Registri Genealogici principali e Registri Genealogici supplementari. Sono i seguenti: Registri Genealogici principali: - Registro Genealogico Giovane Bestiame - Registro Genealogico Vacche - Registro Genealogico Tori Registri Genealogici supplementari - Registro Genealogico supplementare giovane bestiame - Registro Genealogico supplementare vacche. Art. 4 REGISTRO GENEALOGICO GIOVANE BESTIAME Al Registro Genealogico del giovane bestiame vengono iscritti alla nascita maschi e femmine, nati in allevamento ammesso al Libro Genealogico, che abbiano due generazioni di ascendenti conosciute, entrambe iscritte al Libro Genealogico. Art. 5 REGISTRO GENEALOGICO SUPPLEMENTARE GIOVANE BESTIAME Al Registro Genealogico Supplementare del giovane bestiame vengono iscritti alla nascita, le femmine, nate da madre iscritta e/o controllata in allevamento ammesso al Libro Genealogico, che non siano in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione al Registro Genealogico Giovane Bestiame. Art. 6 REGISTRO GENEALOGICO VACCHE Il Registro Genealogico Vacche si compone di due sezioni: Registro Genealogico Vacche ordinario Registro Genealogico Vacche avanzato I) REGISTRO GENEALOGICO VACCHE ORDINARIO (RGVO) Possono essere iscritte al RGVO le bovine che abbiano partorito almeno una volta: A) provenienti dal Registro Genealogico del Giovane Bestiame, in possesso dei seguenti requisiti: MORFOLOGICI Almeno 70 punti ( Sufficiente) FUNZIONALI Almeno una lattazione ufficialmente controllata. B) presenti negli allevamenti di prima iscrizione e con almeno due generazioni di ascendenti conosciute, in possesso dei seguenti requisiti MORFOLOGICI Almeno 70 punti (Sufficiente) FUNZIONALI Almeno una lattazione ufficialmente controllata. Con riferimento all'accertamento dell'ascendenza di queste bovine verranno prese in considerazione le registrazioni effettuate in data precedente all'istituzione del Libro Genealogico dalle Associazioni Provinciali Allevatori competenti per territorio. C) importate, provenienti da Libri Genealogici ufficialmente riconosciuti, munite di certificato genealogico, a condizione che siano in possesso di requisiti morfologici e funzionali equivalenti a quelli previsti dal presente Disciplinare, per l'ammissione delle bovine Jersey nate in Italia al Registro Genealogico Vacche Ordinario. II) REGISTRO GENEALOGICO VACCHE AVANZATO (RGVA) Possono essere iscritte al RGVA le bovine che abbiano partorito almeno una volta: A) provenienti dal Registro Genealogico Vacche Ordinario, in possesso dei seguenti requisiti: MORFOLOGICI
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almeno 83 punti se pluripara - apparato mammario almeno Buono + FUNZIONALI Avere conseguito le seguenti produzioni minime di grasso e proteine in almeno una lattazione ufficialmente controllata di non oltre 305 giorni con periodicità A4 o A6:
o avere superato i minimi di valutazione genetica stabiliti dalla Commissione Tecnica Centrale. Art. 7 REGISTRO GENEALOGICO SUPPLEMENTARE VACCHE Vengono iscritte al Registro Genealogico Supplementare Vacche le bovine che abbiano partorito almeno una volta: A) provenienti dal Registro Genealogico Supplementare Giovane Bestiame, in possesso dei seguenti requisiti: MORFOLOGICI Almeno 70 punti (sufficiente) FUNZIONALI Almeno una lattazione ufficialmente controllata. B) di ascendenza sconosciuta, in possesso dei seguenti requisiti: MORFOLOGICI Almeno 70 punti (sufficiente) FUNZIONALI Avere conseguito le seguenti produzioni minime di grasso e proteine in almeno una lattazione ufficialmente controllata di non oltre 305 giorni con periodicità A4 o A6.
C) Importate, iscritte a Libri Genealogici ufficialmente riconosciuti e munite di certificato genealogico e non in possesso dei requisiti per l'iscrizione al Registro Genealogico Vacche Ordinario. Art. 8 REGISTRO GENEALOGICO TORI Al registro Genealogico Tori vengono iscritti: A) i maschi provenienti dal Registro Genealogico Giovane Bestiame che abbiano raggiunto gli 8 mesi di età, in possesso del certificato di attribuzione dell'ascendenza, in possesso dei minimi di valutazione genetica previsti dalla Commissione Tecnica centrale; B) i tori importati iscritti a Libri Genealogici ufficialmente riconosciuti e muniti di certificato genealogico, a condizione che siano in possesso dei requisiti morfologici e funzionali equivalenti a quelli previsti dal presente disciplinare, per l'ammissione dei tori Jersey nati in Italia al Registro Tori. Art. 9 CONDIZIONI E REQUISITI PER L'IMPIEGO DEI RIPRODUTTORI MASCHI IN INSEMINAZIONE ARTIFICIALE Sono abilitati alla inseminazione artificiale: A) i tori nati in Italia iscritti al Registro Tori, figli di madre che siano in possesso dei seguenti requisiti: MORFOLOGICI Punteggio totale almeno 81 punti se primipara almeno 85 punti se pluripara apparato mammario almeno molto buono. FUNZIONALI Che abbiano conseguito le seguenti produzioni minime di grasso e proteine in almeno una lattazione ufficialmente controllata di non oltre 305 giorni con periodicità A4 o A6:
o in possesso dei minimi di valutazione genetica previsti dalla Commissione Tecnica Centrale; B) i tori Jersey nati in Paesi UE che siano abilitati alla lnseminazione Artificiale nei rispettivi Paesi di origine; C) i tori Jersey nati in Paesi non appartenenti allUnione Europea, a condizione che siano abilitati alla Inseminazione Artificiale nei Paesi di origine e che siano in possesso di valutazione positiva del valore genetico e comunque con requisiti funzionali e genetici non inferiori a quelli previsti per i tori ammessi alla Inseminazione Artificiale in Italia. Art. 10 I soggetti Jersey nati sino al 31.12.96 risultano iscritti al Libro Genealogico della razza bovina Jersey, a prescindere dal tipo di identificazione che è stata utilizzata per essi, a condizione che abbiano madre e padre noti. S'intendono per padre e madri noti: padre di FA autorizzato o, se di monta naturale, in possesso di valutazione morfologica di almeno sufficiente e figlio di madre valutata con il punteggio di almeno sufficiente e avente i requisiti funzionali previsti dalle norme tecniche; madre sottoposta a controlli funzionali. Allegato: REGOLAMENTO PER IL TRAPIANTO EMBRIONALE Il trapianto embrionale è consentito a condizione che siano fornite adeguate garanzie su tutte le fasi dell'operazione, nonché su quanto riguarda sia le bovine donatrici che le bovine riceventi. Le seguenti norme si applicano nel caso che da una donatrice iscritta al Libro Genealogico vengano prelevati uno o più embrioni allo scopo di trapiantarli per ottenere da bovine riceventi anche non iscritte o di razza diversa, soggetti da iscrivere al Libro Genealogico. Tali norme si applicano sia nel caso di embrioni provenienti da bovine iscritte al Libro Genealogico Nazionale, che di embrioni provenienti da soggetti iscritti ad un Libro Genealogico estero riconosciuto. Pertanto chi intende utilizzare il trapianto embrionale, dovrà presentare all'Ufficio del Libro Genealogico la seguente documentazione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Dichiarazione da inviare all'Ufficio Centrale del Libro Genealogico, della avvenuta fecondazione della bovina donatrice. Tale dichiarazione dovrà riportare l'esatta indicazione dei dati genealogici della donatrice e del toro fecondante. Il proprietario dovrà assicurarsi che le formule eritrocitarie della vacca e del toro siano già depositate o provvedere in merito. La vacca donatrice dovrà essere fecondata da un solo toro per ogni ciclo estrale. 2. Qualora l'allevatore desideri espressamente fecondare la vacca con due tori diversi, deve preventivamente fare specifica richiesta contenente nome e matricola dei riproduttori proposti. L'Ufficio Centrale potrà dare il nulla osta dopo aver verificato che a livello di gruppi sanguigni non ci sia rischio di errata attribuzione di paternità. 3. Dichiarazione da inviare all'Ufficio Centrale del Libro Genealogico entro 70 giorni, dell'avvenuto prelievo da parte del veterinario operatore e comunicazione della destinazione di tutti gli embrioni provenienti dal prelievo, con le indicazioni per l'identificazione delle riceventi e dei relativi proprietari, e di quelli eventualmente congelati. 4. Chiunque intenda utilizzare embrioni importati dovrà inviare entro 70 giorni dall'intervento la documentazione ufficiale concordata fra il Libro Genealogico Nazionale della razza bovina Jersey ed il Libro Genealogico del paese nel quale è iscritta la bovina donatrice. 5. Il sessaggio e lo splitting devono essere segnalati al momento del trapianto embrionale da parte del veterinario operatore. 6. La maturazione in vitro di oociti ed ogni fecondazione con conseguente trapianto di embrioni è considerata a tutti gli effetti come un trapianto embrionale. Più fecondazioni in vitro (con lo stesso toro o con due tori diversi) di gruppi di oociti della stessa donatrice, maturati in vitro, vanno considerati come trapianti diversi. 7. Richiesta di iscrizione al Libro Genealogico del soggetto nato dal trapianto embrionale previa comunicazione dell'Ufficio Centrale del Libro Genealogico, tramite l'Ufficio Periferico, della avvenuta nascita di vitelli nati dal trapianto stesso. Il soggetto verrà identificato alla nascita con marca L.G. e tenuto conto che i vitelli non possono essere testati prima dei tre mesi di età, l'iscrizione definitiva ed il conseguente utilizzo come riproduttore nel Libro Genealogico non può avvenire che dopo tale periodo, previo accertamento della corretta ascendenza a mezzo identificazione eritrocitaria o altra metodologia ufficialmente riconosciuta. Non verrà autorizzata l'iscrizione nei casi dubbi. Verranno depennate dal Libro Genealogico le fecondazioni dei soggetti maschi non definitivamente iscritti. I figli dei soggetti maschi o femmine non definitivamente iscritti al Libro Genealogico perderanno la loro ascendenza. 8. Alla fine del nome del soggetto nato da trapianto embrionale dovrà sempre apparire la dicitura "ET". 9. Non verrà accettata la richiesta di iscrizione per vitelli nati in allevamenti che non siano aderenti al Libro Genealogico. 10.L'allevatore e il veterinario operatore sono obbligati a rispettare in toto il regolamento per il trapianto embrionale della razza Jersey e si assumono le rispettive responsabilità delle indicazioni od informazioni relative e di competenza, di cui agli art. dall'1 al 7.
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